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REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI ALLE
INFORMAZIONI E PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO
I N D I C E
CAPO I: I
DIRITTI DI ACCESSO *
CAPO II:
OGGETTI E SOGGETTI DEL DIRITTO DI
ACCESSO *
CAPO III:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO *
CAPO IV:
LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI *
CAPO V:
PROCEDIMENTI *
1)
Il presente
regolamento costituisce esecuzione al
dettato degli artt.61 e 62 dello Statuto
Comunale.
2)
Attua i
principi affermati dalle legge 8 giugno
1990, n.142 e 7 agosto 1990, n.241 e le
disposizioni stabilite dal D.P.R. 27
giugno 1992, n.352 e dallo Statuto
Comunale, per assicurare la
partecipazione al procedimento e la
pubblicita' dell'attivita'
amministrativa.
3)
Il
regolamento assicura il diritto di
accesso ai documenti amministrativi a
chiunque abbia un interesse personale e
concreto per la tutele di posizioni
giuridicamente rilevanti, nonche' un
diritto generale di informazione sui
provvedimenti amministrativi.
1)
Oggetto del
diritto di accesso e' il documento
amministrativo.
2)
Documento
amministrativo e' da considerarsi ogni
rappresentazione grafica,
fotocinematografica e di qualunque altra
speie del contenuto di atti, anche
interni, formati dagli organi o dai
responsabili degli uffici o di atti di
altre amministrazioni stabilmente
detenuti dal Comune stesso e utilizzati
per la propria attivita' amministrativa.
1)
Il diritto
di acccesso ai documenti amministrativi
e' riconosciuto a chiunque vi abbia un
interesse personale e concreto per la
tutela di posizioni giuridicamente
rilevanti.
2)
Il diritto
di accesso si esercita con riferimento
agli atti del procedimento nei confronti
dell'organo o ufficio competente a
formare l'atto conclusivo del
procedimento.
3)
Il diritto
di accesso e' esercitato dal titolare di
tale diritto, ai sensi del I comma, o da
chi lo rappresenta.
4)
L'accesso ai
documenti amministrativi e' altresi'
consentito alle associazioni e comitati
portatori degli interessi pubblici o
diffusi.
- Il diritto
di accesso alle informazioni e'
consentito :
- a tutti i
soggetti titolari dei diritti di
cittadinanza;
- ai
rappresentanti delle associazioni o
comitati portatori di interessi pubblici
o diffusi;
- alle
persone giuridiche pubbliche e private;
- alle
pubbliche amministrazioni.
1)
l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e' assicurato
direttamente da ogni singolo ufficio
relativamente ai documenti dello stesso
detenuti per materie di competenza.
2)
le
competenza dei singoli uffici sono
quelle gia' individuate ed assegnate,
nonche' quelle che potranno essere
assegnate dal Sindaco, su proposta del
Segretario Generale, nel caso di nuove
competenze che potranno emergere da
studi di riorganizzazione o da norme di
legge.
3)
Il
responsabile del procedimento di accesso
e' il capo settore.
1)
La richiesta
di accesso ai documenti amministrativi
deve essere debitamente compilata al
fine di consentire l'esatta
individuazione dell'ufficio competente,
del procedimento e della titolarita' del
diritto di accesso.
2)
La richiesta
di accesso deve essere presentata
all'ufficio protocollo del comune che
provvede immediatamente a protocollarla
e a rilasciarne copia per ricevuta,
nonche' a trasmetterla tempestivamente
all'ufficio competente per materia.
3)
Il
dipendente responsabile dell'accesso
dell'ufficio competente, entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta
deve provvedere a contattare
l'interessato per consentire l'accesso
alla documentazione richiesta entro i
dieci giorni successivi.
4)
Il
dipendente responsabile dell'accesso,
prima di rilasciare copia dei documenti,
deve accertarsi della titolarita' del
diritto di accesso previa richiesta di
esibizione del documento di
identificazione o di delega da parte del
titolare di tale diritto.
5)
L'interessato deve corrispondere il
pagamento delle spese relative alla
riproduzione del documento nella misura
che verra' determinata con deliberazione
della Giunta Comunale, nonche' i diritti
di ricerca e visura previsti dalla
legge.
6)
Il rilascio
di copie conformi e' subordinato
all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 7
Modalita' per l'esercizio dell'accesso
alle informazioni.
1)
La richiesta
di accesso informale si esercita
verbalmente presso l'ufficio competente
per materia e nelle ore di apertura e
nelle ore di apertura al pubblico; il
dipendente responsabile dell'accesso
fornisce tutte le indicazioni
necessarie.
2)
Qualora non
si a possibile l'accoglimento immediato
della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identita' , sui
suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua
delle informazioni e delle
documentazioni fornite o
sull'accessibilita' del documento, il
richiedente e' invitato contestualmente
a presentare istanza formale.

Art. 8
Accesso ai provvedimenti
- Il diritto
di accesso agli atti quali :
deliberazioni, provvedimenti del
Sindaco, del Segretario o dei dirigenti
si intende realizzato con la
pubblicazione, il deposito o ogni altra
forma di pubblicita'.

Art. 9
Ufficio partecipazione - pubbliche
relazioni.
1)
In
esecuzione al decreto legislativo
03/02/93, n.29. con l'approvazione
dellla nuova dotazione organica si
provvedera' alla costituzione
dell'Ufficio Partecipazione e Relazione
con il Pubblico.
2)
Lo stesso
Ufficio deve facilitare l'esatta
individuazione dell'ufficio competente
per materia indirizzando l'utente e
indicando tutte le modalita' necessarie
per ottenere l'accesso ai documenti o
alle informazioni.
3)
Presso
questo ufficio e' possibile, altresi' ,
consultare i provvedimenti pubblicati e,
comunque, avere tutte le indicazioni
necessarie all'accesso.
4)
Compito
prevalente dell'ufficio e' quello del
controllo del rispetto dei termini
regolamentari di risposta alle
richieste, a tal fine viene istituito un
protocollo sezionale dove vengono
registrate tutte le richieste di
accesso.
5)
Il cittadino
puo' altresi', rivolgersi all'Ufficio
Pubbliche Relazioni per segnalare
qualsiasi disfunsione in merito
all'attivita' del Comune.
6)
L'Ufficio
deve, altresi' , segnalare
all'Amministrazione Comunale il mancato
rispetto dei termini regolamentari.

CAPO IV
LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI
Art. 10
Documenti esclusi dall'accesso
1)
I documenti
esclusi dall'accesso :
- Atti di
Stato Civile e Atti Anagrafici;
- Atti
dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza;
- Fascicoli
del Personale dipendente;
- Fascicoli
relativi agli assistiti;
- Documenti
riguardanti la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di
persone giurdiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale; finanziario,
industriale e commerciale di cui siano
in concreto titolari, ancorche' i
relativi dati siano forniti
all'Amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono.
2)
Deve,
comunque, essere garantita agli
interessati la visione dei documenti la
cui conoscenza sia necessaria per curare
o difendere i loro stessi interessi
giuridici.

Art. 11
Documenti sospesi o differiti
dall'accesso.
1)
Il
differimento dell'accesso e' disposto
ove sia necessario assicurare una
temporanea tutela degli interessi di cui
all'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto
1990, n.241, o per salvagurdare esigenze
di riservatezza dell'Amministrazione,
specialmente nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione ai documenti
la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell'azione
amministrativa.
2)
Il rifiuto,
la limitazione o il differimento sono
motivati dal responsabile del
procedimento con riferimento alla
normativa vigente o alle circostanze di
fatto per cui la richiesta non puo'
essere accolta.
3)
Non e'
ammesso l'accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei relativi
provvedimenti relativi ad atti
normativi, amministrativi generali, di
programmazione e tributari.

Art. 12
Segreto d'Ufficio
1)
Il personale
in servizio presso il Comune deve
mantenere il segreto d'Ufficio.
2)
Il personale
non puo' trasmettere a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, o
notizie di cui sia venuto a
conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori
delle ipotesi o delle modalita' previste
dall'ordinamento.

CAPO V
PROCEDIMENTI
Art. 13
Individuazione dei procedimenti
1)
I
procedimenti di competenza
dell'Amministrazione Comunale devono
concludersi con un provvedimento
espresso nel termine stabilito, per
ciascun procedimento, nelle tabelle
allegate, che costituiscono parte
integrante del presente regolamento e
che contengono, altresi', l'indicazione
dell'Ufficio competente e della fonte
normativa.
In caso di
mancata inclusione del procedimento
nelle tabelle allegate lo stesso si
concludera' nel termine previsto da
altra fonte legislativa o regolamentare
o, in mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'art.2 della legge 7
agosto 1990 n.241.

Art. 14
Decorrenza del termine iniziale per i
procedimenti d'ufficio
- Per i
procedimenti d'ufficio il termine
iniziale decorre dalla data in cui
l'Amministrazione comunale abbia notizia
del fatto da cui sorge l'obbligo di
provvedere.

Art. 15
Decorrenza del termine iniziale per i
procedimenti a iniziativa di parte.
1)
Per i
procedimenti a iniziativa di parte il
termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento delle domanda o istanza.
2)
La domanda o
istanza deve essere redatta nelle forme
e nei modi stabiliti
dall'Amministrazione, ove determinati e
portati a idonea conoscenza degli
amministrati.
3)
All'atto
della presentazione della domanda e'
rilasciata allo interessato una ricevuta
con apposito timbro su copia
dell'istanza presentata se richiesto. Le
indicazioni previste nell'art.8 della
Legge 241/90 sono comunque fornite
all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento.
Per le
domande o istanza inviate a mezzo del
servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricevuta
e' costituita dall'avviso stesso.
4)
Restano
salvi la facolta' di autocertificazione
e il dovere di procedere agli
accertamenti di ufficio previsti
rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della
legge 4 gennaio 1968 n.15, nonche' il
disposto di cui all'art.18 della legge 7
agosto 1990 n.241.

Art. 16
Comunicazione dell'inizio del
procedimento
1)
Salvo che
non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di
celerita' il responsabile del
procedimento da' comunicazione
dell'inizio del procedimento stesso ai
soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a
produrre effetti, ai soggetti la cui
partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o regolamento, nonche'
ai soggetti, individuati o facilmente
individuabili, ai quali dal
provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2)
I soggetti
di cui al comma 1 sono resi edotti
dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale, contenente, ove
gia' non rese nota ai sensi dell'art.3 -
comma 3 , le indicazioni di cui
all'art.8 della legge 7 agosto 1990,
n.241. Qualora, per il numero degli
aventi titolo, la comunicazione
personale risulti, per tutti o per
taluni di essi, impossibile o
particolarmente gravosa, nonche' nei
casi in cui vi siano particolari
esigenze di celerita', il responsabile
del procedimento procede ai sensi
dell'art.8 - comma 3 - della legge 7
agosto 1990, n.241, mediante forme di
pubblicita' da attuarsi con l'affisione
o la pubblicazione di apposito atto,
indicante le ragioni che giustificano la
deroga, all'Albo Pretorio.
3)
L'omissione,
il ritardo o l'incompletezza della
comunicazione puo' essere fatta valere,
anche nel corso del procedimento, solo
dai soggetti che abbiano titolo alla
comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al Funzionario del
servizio competente, il quale e' tenuto
a fornire gli opportuni chiarimenti o ad
adottare le misure necessarie, anche ai
fini dei termini posti per l'intervento
del privato nel procedimento, nel
termine di 15 giorni.
4)
Resta fermo
quanto stabilito dal precedente art.3 in
ordine alla decorrenza del termine
iniziale del procedimento.

Art. 17
Partecipazione al procedimento
1)
Ai sensi
dell'art.10, letteraa), della legge 7
agosto 1990 n.241, presso le sedi degli
organi o uffici del Comune sono rese
note, mediantealtre idonee forme di
pubblicita', le modalita' per prendere
visione degli atti del procedimento.
2)
Ai sensi
dell'art.10, lettera b), della medesima
legge n.241, coloro che hanno titolo a
prendere parte al procedimento possono
presentare memorie e documenti entro un
termine pari a due terzi di quello
fissato per la durata del procedimento,
sempre che il procedimento stesso non
sia gia' concluso. La presentazione di
memorie e documenti presentati oltre il
detto termine non puo' comunque
determinare lo spostamento del termine
finale.

Art. 18
Termine finale del procedimento
1)
I termini
per la conclusione del procedimento si
riferiscono alla data di adozione del
provvedimento ovvero, nel caso di
provvedimenti ricettizi, alla data in
cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
2)
Il termine
di cui al comma 1 costituisce il termine
massimo e la sua scadenza non esonera
l'Amministrazione dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta
salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
3)
Ove non sia
diversamente disposto, per i
procedimenti di modifica di
provvedimenti gia' emanati si applicano
gli stessi termini indicati per il
procedimento principale.
4)
Quando la
legge prevede che la domanda
dell'interessato si intende respinta o
accolta dopo l'inutile decorso di un
determinato
tempo dalla presentazione della domanda
stessa, il termine previsto dalla legge
o dal regolamento per la formazione del
silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso
costituisce, altresi', il termine entro
il quale l'Amministrazione deve adottare
la propria determinazione.

Art. 19
Acquisizione obbligatoria di pareri e di
valutazioni tecniche di organi ed enti
appositi.
1)
Ove debba
essere obbligatoriamente sentito un
organo consultivo ed il parere non
intervenga entro il termine stabilito da
legge o regolamento entro i termini
previsti in via supplettiva dall'art.16,
commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n.241, il Comune richiedente puo'
procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Il
responsabile del procedimento, ove
ritenga di non avvalersi di tale
facolta', comunica agli interessati la
determinazione di attendere il parere
per un ulteriore periodo di tempo, che
non viene computato ai fini del termine
finale del procedimento ma che non puo'
comunque essere superiore al altri 30
giorni.
2)
Ove per
disposizione di legge o regolamento
l'adozione di un provvedimento debba
essere preceduta dall'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi ed enti
appositi e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai
sensi e nei termini di cui all'art.17,
commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990,
n.241, il responsabile del procedimento
chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui al primo comma del
suindicato art.17 e comunica agli
interessati l'intervenuta richiesta.

Art. 20
Unita' organizzativa
- Salvo
diversa determinazione, l'unita'
organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro
procedimento, nonche' dell'adozione del
provvedimento finale e l'ufficio
competente, indicati nelle tabelle
allegate al presente regolamento.

Art. 21
Responsabile del procedimento
1)
Salvo che
non sia diversamente disposto, il
responsabile del procedimento e' il
Funzionario preposto all'unita'
organizzativa competente.
2)
Il
responsabile dell'unita' organizzativa
puo' affidare al altro dipendente
addetto all'unita, la responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente alasingolo
procedimento.
3)
Il
responsabile del procedimento esercita
le attribuzioni contemplate dall'art.5
della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal
presente regolamento e svolge tutti gli
altri compiti indicati nelle
disposizioni organizzative e di
servizio, nonche' quelle attinenti
all'applicazione delle disposizioni
della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art. 22
Pubblicita'
- Il
presente regolamento, successivamente
all'esecutivita' della deliberazione
approvata sara' pubblicato all'albo
Pretorio per 15 gg. consecutivi. Di tale
pubblicazione si dara' notizia a mezzo
avviso pubblico.

Art. 23
Entrata in vigore
- Il
presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo all'avvenuta
pubblicazione per 15 gg. all'albo
Pretorio, di cui all'art.22. |