La "Legge
Bassanini": Istruzioni per
l'uso
Nuove norme in materia di
semplificazione delle
documentazioni
amministrative.
Leggi 127/97, 191/98,
D.P.R.403/98, D.P.R.
445/2000
La "Legge Bassanini" ed i
successivi decreti sulla
"semplificazione" hanno
innovato profondamente la
disciplina delle procedure
amministrative, realizzando
uno snellimento
dell’attività della Pubblica
Amministrazione.
In particolare, queste norme
hanno introdotto alcune
norme immediatamente
operative, riguardanti tra
l’altro i certificati ed i
documenti amministrativi,
che bisogna conoscere bene,
anche per collaborare con
gli uffici pubblici.
Vediamole insieme.
Le dichiarazioni di nascita
possono essere rese, entro
10 giorni, oltre che nel
Comune di nascita, anche nel
comune di residenza dei
genitori o entro 3 giorni
presso l’Ospedale o la
Clinica ove è avvenuto il
parto. Per la registrazione
dell’Atto di nascita non
occorre la presenza dei
testimoni.
I certificati e gli estratti
di stato civile sono validi
in tutto il territorio della
Repubblica.
I Certificati contenenti
notizie non soggette a
modificazioni (nascita,
morte ecc.) non hanno
scadenza.
- Gli altri certificati
hanno validità sei mesi
(Questi ultimi, se scaduti
continuano ad avere validità
se l’interessato dichiara,
in calce al documento, che i
dati in esso contenuti non
hanno subito variazioni –La
firma non va autenticata)
La Carta d’identità può
essere rinnovata anche sei
mesi prima della scadenza
Le fotografie necessarie per
il rilascio dei documenti
personali (Passaporto,
patente ecc.) sono
legalizzate dall’Ufficio
ricevente se presentate
personalmente.
Non è più necessario il
nulla osta per il rilascio
del passaporto per i giovani
in attesa di svolgere il
servizio di leva.
I dati personali (Luogo e
data di nascita, residenza
ecc.) possono essere
attestati mediante
esibizione di un documento
di identità valido.
È possibile attestare, in
sostituzione delle
certificazioni, con
AUTOCERTIFICAZIONE senza
autenticazione di firma e
pertanto non soggetta a
bollo:
Tutti i dati personali
anagrafici e dello Stato
Civile- Esistenza in vita-
Nascita del figlio- decesso
del coniuge, dell’ascendente
o del discendente– "Vivenza
a carico"- Posizione agli
effetti degli obblighi
militari - iscrizioni in
Albi o Elenchi di qualsiasi
tipo - Titolo di studio,
Esami universitari e di
Stato- Qualifica
professionale- Qualità di
casalinga, pensionato o
disoccupato - Qualità di
legale rappresentante o
tutore ecc.- Situazione
reddito ai fini fiscali -
Codice Fiscale e Partita
IVA- Assenza di condanne
penali.
La firma su domande dirette
a Pubbliche amministrazioni
(anche se contenenti
dichiarazioni sostitutive
dell’Atto di notorietà) NON
deve essere più autenticata
a condizione che:
- sia apposta davanti al
dipendente addetto a
ricevere la documentazione
- nel caso in cui l’istanza
non sia presentata
personalmente, sia allegata
la fotocopia (non
autenticata) di un documento
di identità valido.
La firma su dichiarazioni
sostitutive dell’Atto di
notorietà relative a domande
dirette a Pubbliche
amministrazioni NON deve
essere più autenticata anche
se la dichiarazione è
presentata successivamente
alla domanda.
Con la dichiarazione
sostitutiva dell’Atto di
notorietà possono essere
attestati anche stati, fatti
e qualità personali relativi
ad altri soggetti di cui si
sia a diretta conoscenza.
Non deve essere più
autenticata la firma sulle
domande di partecipazione ai
concorsi per l’assunzione
presso pubbliche
amministrazioni.
Nel caso di pubblici
concorsi la dichiarazione
sostitutiva dell’Atto di
notorietà può attestare la
conformità all’originale
agli effetti dell’autentica
di copie (pubblicazioni,
titoli di studio ecc.)
Non esiste più il limite di
età (41 anni) per
partecipare a concorsi
pubblici, salvo che la
singola amministrazione
disponga diversamente in
considerazione della natura
del servizio o per oggettive
necessità
dell’amministrazione stessa.
Quando la dichiarazione
sostitutiva è resa ad
imprese di gestione di
servizi pubblici (Enel,
Poste, Telecom, Ferrovie
ecc.) la firma deve essere
autenticata dal dipendente
addetto a ricevere la
documentazione. NON è
necessario recarsi in
Comune. |