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CONOSCERE LA RENDITA CATASTALE DEI PROPRI FABBRICATI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICI 
I dati catastali dei fabbricati quali indentificativi foglio,numero/particella, subalterno, categoria, classe, n. vani, rendita si desumono da una VISURA CATASTALE.

La visura è rilasciata a pagamento dall' Agenzia del Territorio (ex Catasto).
Anche alcuni professionisti quali Geometri, Architetti, Ingegneri che si avvalgono della convenzione SISTER (accesso telematico al catasto) possono fornire le suddette visure.

Le visure possonon essere fatte per soggetto o per unità immobiliare, storiche od attuali.

In altenativa sono consultabili gratuitamnete, a mezzo di Internet, (Sul Web) all'indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/rendite_catastali/

In questo caso serve sapere:

il codice fiscale del proprietario o titolare di un diritto reale
il foglio e la particella/numero dell'unità immobiliare ricercata.

Dichiarare casa acquistata lo scorso anno

Per chi ha comperato casa nel 2007, o in tutti i casi in cui ci sono state delle variazioni, occorre presentare la dichiarazione Ici.
Quando si deve presentare la dichiarazione - La dichiarazione va presentata se : gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. E' un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite previsto dall'articolo 540 del codice civile e quello quello che spetta al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnato. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. La dichiarazione va presentata anche quando gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI o hanno cambiato caratteristiche, ad esempio fabbricato la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modificazioni strutturali; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale. Lo stesso per i terreni: ad esempio terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
Niente dichiarazione in caso di successione - Non occorre, invece, presentare la dichiarazione quando è stata presentata la denuncia di successione relativa agli immobili. Infatti in questo caso sono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione a trasmetterne una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Chi deve presentare la dichiarazione - La dichiarazione va presentata separatamente da tutti gli interessati. Così, sia chi ha venduto una casa che chi l'ha acquistata è tenuto a dare comunicazione al comune.
Per le parti condominiali l'obbligo è a carico dell'amministratore. E' possibile presentare la dichiarazione in maniera congiunta nel caso di con titolarità dell'immobile.
Come si compila - Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati). Nel quadro dedicato al contribuente (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, nel corso dell'anno 2007, gli immobili dichiarati. Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta. Per gli immobili, invece, ogni quadro descrittivo si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità del possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2007; nel secondo (che comprende i campi da 19 a 22) va specificata la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2007; nel terzo occorre indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione. La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2007"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2007, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2007, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2008, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2007. Ad esempio nel caso di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2007 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno, il venditore, nel primo settore, deve indicare 4 mesi di possesso, nel secondo deve specificare che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2007. L'acquirente, nella sua dichiarazione, deve indicare, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore deve specificare che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2007.
Presentazione della dichiarazione - La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che deve rilasciare la ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2007" La dichiarazione deve essere presentata entro termine specificato dal singolo comune.

VEDI ANCHE COSA FARE PER ISCRIVERSI ALLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

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ISCRIVERSI ALLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per iscriversi alla tassa rifiuti solidi urbani bisogna compilare l'apposito modulo, scaricabile dalla sezione modulistica, sottoscriverlo ed presentarlo all'ufficio protocollo. L'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili e le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad es. ampliamento dei locali e/o delle aree già iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso, ecc.), devono essere dichiarate con apposito modello di dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo e decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in qui si è verificata la variazione stessa.

Per le variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità, la decorrenza ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'occupazione.

Per i contribuenti deceduti, la denuncia di cessazione deve essere presentata dal coniuge superstite o da altri eredi. Nel caso di continuazione dell'uso dell'immobile, il singolo erede deve presentare una propria denuncia di variazione di nominativo con contestuale cessazione, entro il 20 gennaio successivo alla data del decesso;

La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune e consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o direttamente all'Ufficio Tributi (in orario di apertura), oppure può essere spedita tramite fax o a mezzo raccomandata postale semplice.

Si precisa che le seguenti dichiarazioni:
1. di comunicazione di cessione fabbricato fatta ai fini della pubblica sicurezza,
2. Ici (Imposta Comunale sugli Immobili),
3. di variazione di residenza,
4. o altre eventuali denunce,
sono adempimenti distinti e non hanno alcun effetto ai fini della Tassa smaltimento dei rifiuti e pertanto i soggetti interessati devono presentare l'apposito modulo di cui sopra.
Per ulteriori delucidazioni l'ufficio tributi rimane a disposizione.

REPERIRE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE I.C.I.

 
Il modello di dichiarazione ICI si può scaricare dal sito del ministero delle finanze all’indirizzo:

http://www.finanze.it/export/download/altri/modello_istruzioni_ici_2007.pdf

si può ricevere gratuitamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dovrebbe essere in distribuzione da parte di tutti i comuni).

Il modello e le correlate istruzioni deve essere approvato con decreto ministeriale ed usualmente è in distribuzione a partire dalla fine del mese di maggio.

Si può anche acquistare nelle cartolibrerie fiscali.
 

 

DENUNCIA PER MANIFESTAZIONI DI SORTE (PESCA, LOTTERIA E TOMBOLA DI BENEFICENZA)

 
Rif. Normativi: D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
L’interessato deve presentare comunicazione indirizzata al Comune  e redatta su apposito modulo distinto per tipo di manifestazione e alla Prefettura di Rieti, compilata in ogni sua parte e allegando i documenti segnati in calce allo stampato.
Il giorno di chiusura della manifestazione sara’ presente sul luogo comunicato un incaricato del Sindaco che ritirera’ copia del verbale riportante i dati relativi alle operazioni di chiusura.