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CONOSCERE LA RENDITA CATASTALE DEI
PROPRI FABBRICATI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ICI
I
dati catastali dei fabbricati
quali indentificativi
foglio,numero/particella,
subalterno, categoria, classe,
n. vani, rendita si desumono da
una VISURA CATASTALE.
La visura è rilasciata a
pagamento dall' Agenzia del
Territorio (ex Catasto).
Anche alcuni professionisti
quali Geometri, Architetti,
Ingegneri che si avvalgono della
convenzione SISTER (accesso
telematico al catasto) possono
fornire le suddette visure.
Le visure possonon essere fatte
per soggetto o per unità
immobiliare, storiche od
attuali.
In altenativa sono consultabili
gratuitamnete, a mezzo di
Internet, (Sul Web)
all'indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/rendite_catastali/
In questo caso serve sapere:
il codice fiscale del
proprietario o titolare di un
diritto reale
il foglio e la particella/numero
dell'unità immobiliare
ricercata.
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Dichiarare casa acquistata lo
scorso anno
Per
chi ha comperato casa nel 2007,
o in tutti i casi in cui ci sono
state delle variazioni, occorre
presentare la dichiarazione Ici.
Quando si deve presentare la
dichiarazione - La dichiarazione
va presentata se : gli immobili
sono stati trasferiti o su di
essi è stato costituito (o
estinto) un diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione. E'
un diritto reale di abitazione
quello spettante al coniuge
superstite previsto
dall'articolo 540 del codice
civile e quello quello che
spetta al socio della
cooperativa edilizia (non a
proprietà indivisa)
sull'alloggio assegnato. Il
diritto di abitazione si estende
anche alle pertinenze della casa
adibita ad abitazione
principale. La dichiarazione va
presentata anche quando gli
immobili hanno perso (oppure
hanno acquistato) il diritto
all'esenzione o all'esclusione
dall'ICI o hanno cambiato
caratteristiche, ad esempio
fabbricato la cui rendita
catastale è stata variata a
seguito di modificazioni
strutturali; costruzione che ha
perso la caratteristica della
ruralità; unità immobiliari che
hanno smesso di essere adibite
ad abitazione principale o che,
viceversa, sono state destinate
ad abitazione principale. Lo
stesso per i terreni: ad esempio
terreno agricolo che è divenuto
area fabbricabile o viceversa;
area fabbricabile su cui è stata
ultimata la costruzione del
fabbricato; area che è divenuta
edificabile in seguito alla
demolizione del fabbricato.
Niente dichiarazione in caso di
successione - Non occorre,
invece, presentare la
dichiarazione quando è stata
presentata la denuncia di
successione relativa agli
immobili. Infatti in questo caso
sono gli uffici dell'Agenzia
delle Entrate che hanno ricevuto
la dichiarazione di successione
a trasmetterne una copia a
ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli
immobili.
Chi deve presentare la
dichiarazione - La dichiarazione
va presentata separatamente da
tutti gli interessati. Così, sia
chi ha venduto una casa che chi
l'ha acquistata è tenuto a dare
comunicazione al comune.
Per le parti condominiali
l'obbligo è a carico
dell'amministratore. E'
possibile presentare la
dichiarazione in maniera
congiunta nel caso di con
titolarità dell'immobile.
Come si compila - Sul
frontespizio deve essere
indicato il Comune destinatario
della dichiarazione (e, cioè,
quello sul cui territorio
insiste interamente o
prevalentemente la superficie
degli immobili dichiarati). Nel
quadro dedicato al contribuente
(da compilare sempre) devono
essere riportati i dati
identificativi di chi ha
posseduto, nel corso dell'anno
2007, gli immobili dichiarati.
Il quadro dei "contitolari" deve
essere compilato solo per gli
immobili per i quali viene
presentata la dichiarazione
congiunta. Per gli immobili,
invece, ogni quadro descrittivo
si compone di tre settori. Il
primo (che comprende i campi da
1 a 18) serve per indicare come
si è modificata la titolarità
del possesso e la tipologia
dell'immobile nel corso
dell'anno 2007; nel secondo (che
comprende i campi da 19 a 22) va
specificata la situazione
esistente alla data del 31
dicembre 2007; nel terzo occorre
indicare gli estremi del titolo
di acquisto o di cessione. La
compilazione del secondo settore
(intitolato "situazione al 31
dicembre 2007"), pur non essendo
necessaria per la determinazione
dell'imposta relativa all'anno
2007, è essenziale in quanto la
sussistenza o meno di variazioni
nel corso dell'anno 2007, con
eventuale obbligo di
presentazione della relativa
dichiarazione nel 2008, va
verificata con riferimento alla
situazione esistente nell'ultimo
giorno dell'anno 2007. Ad
esempio nel caso di un
fabbricato, venduto il 20 aprile
2007 ad una persona che lo ha
adibito a sua abitazione
principale per la restante parte
dell'anno, il venditore, nel
primo settore, deve indicare 4
mesi di possesso, nel secondo
deve specificare che il
fabbricato non è più in suo
possesso al 31 dicembre 2007.
L'acquirente, nella sua
dichiarazione, deve indicare,
nel primo settore, 8 mesi di
possesso, mentre nel secondo
settore deve specificare che il
fabbricato è destinato ad
abitazione principale alla data
del 31 dicembre 2007.
Presentazione della
dichiarazione - La dichiarazione
deve essere consegnata
direttamente al Comune indicato
sul frontespizio, che deve
rilasciare la ricevuta. La
dichiarazione può anche essere
spedita per raccomandata senza
ricevuta di ritorno, all'Ufficio
tributi del Comune, riportando
sulla busta stessa la dicitura
"Dichiarazione ICI 2007" La
dichiarazione deve essere
presentata entro termine
specificato dal singolo comune.
VEDI ANCHE COSA FARE PER
ISCRIVERSI ALLA TASSA RIFIUTI
SOLIDI URBANI. |
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ISCRIVERSI ALLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Per iscriversi alla tassa rifiuti
solidi urbani bisogna compilare l'apposito modulo, scaricabile
dalla sezione modulistica, sottoscriverlo ed presentarlo
all'ufficio protocollo. L'inizio dell'occupazione o detenzione
dei locali ed aree tassabili e le variazioni delle condizioni di
tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da
corrispondere (ad es. ampliamento dei locali e/o delle aree già
iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso, ecc.),
devono essere dichiarate con apposito modello di dichiarazione
entro il 20 gennaio dell'anno successivo e decorrono dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in qui si è
verificata la variazione stessa.
Per le variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità, la
decorrenza ha effetto dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di
cessazione dell'occupazione.
Per i contribuenti deceduti, la denuncia di cessazione deve
essere presentata dal coniuge superstite o da altri eredi. Nel
caso di continuazione dell'uso dell'immobile, il singolo erede
deve presentare una propria denuncia di variazione di nominativo
con contestuale cessazione, entro il 20 gennaio successivo alla
data del decesso;
La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli messi a
disposizione dal Comune e consegnata a mano all'Ufficio
Protocollo o direttamente all'Ufficio Tributi (in orario di
apertura), oppure può essere spedita tramite fax o a mezzo
raccomandata postale semplice.
Si precisa che le seguenti dichiarazioni:
1. di comunicazione di cessione fabbricato fatta ai fini della
pubblica sicurezza,
2. Ici (Imposta Comunale sugli Immobili),
3. di variazione di residenza,
4. o altre eventuali denunce,
sono adempimenti distinti e non hanno alcun effetto ai fini
della Tassa smaltimento dei rifiuti e pertanto i soggetti
interessati devono presentare l'apposito modulo di cui sopra.
Per ulteriori delucidazioni l'ufficio tributi rimane a
disposizione. |
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REPERIRE IL
MODELLO DI DICHIARAZIONE I.C.I. |
Il modello di
dichiarazione ICI si può scaricare dal sito del
ministero delle finanze all’indirizzo:
http://www.finanze.it/export/download/altri/modello_istruzioni_ici_2007.pdf
si può ricevere gratuitamente presso l’Ufficio
Protocollo del Comune (dovrebbe essere in
distribuzione da parte di tutti i comuni).
Il modello e le correlate istruzioni deve essere
approvato con decreto ministeriale ed usualmente è
in distribuzione a partire dalla fine del mese di
maggio.
Si può anche acquistare nelle cartolibrerie fiscali.
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| DENUNCIA PER
MANIFESTAZIONI DI SORTE (PESCA, LOTTERIA E TOMBOLA DI
BENEFICENZA) |
Rif. Normativi: D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
L’interessato deve presentare comunicazione
indirizzata al Comune e redatta su apposito
modulo distinto per tipo di manifestazione e alla
Prefettura di Rieti, compilata in ogni sua parte e
allegando i documenti segnati in calce allo
stampato.
Il giorno di chiusura della manifestazione sara’
presente sul luogo comunicato un incaricato del
Sindaco che ritirera’ copia del verbale riportante i
dati relativi alle operazioni di chiusura.
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