Presidente della
Repubblica
Decreto 22 giugno
2007, n. 116
Regolamento di
attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi
dormienti
(G.U. 2 agosto
2007, n. 178)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in
particolare l'articolo 1, commi 343 e 345;
Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del
presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di
banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite
dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106
e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
4) le società di intermediazione mobiliare di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in
Italia di imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie di cui al medesimo decreto;
5) le società di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle
società di gestione armonizzate di cui al medesimo
decreto;
6) la società per azioni Poste italiane - Divisione
Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui
all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata
effettuata alcuna operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta, per il
periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme e degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
(Campo di applicazione)
1. Rientrano nel
campo di applicazione del presente regolamento i
seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso
l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed
amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al
pagamento di una rendita o di un capitale al
beneficiario ad una data prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei
casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non
superi i cento euro.
Art. 3.
(Obblighi dell'intermediario)
1. Al verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b),
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque
conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati,
l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di
180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,
decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le
somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno
devoluti al fondo secondo le modalità indicate
nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di
estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se,
entro il predetto termine di 180 giorni, viene
effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa
del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati,
escluso l'intermediario non specificatamente delegato in
forma scritta.
Art. 4.
(Modalità di devoluzione al fondo)
1. Gli
intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno,
al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti
per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate
le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto
dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è
pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di
ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il
nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare
del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura
dell'intermediario su un quotidiano a diffusione
nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e
delle finanze, con oneri a carico dei titolari del
rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di
ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti
finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2, comma 1, che vengono liquidati
dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli
intermediari provvedono al versamento delle relative
somme all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai
fini della successiva riassegnazione al fondo.
Art. 5.
(Gestione del fondo)
1. La gestione del
fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne disciplina il funzionamento. La Commissione è
composta da un Presidente di sezione del Consiglio di
Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei
conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un
dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della
CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei
risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti presso il Ministero dello
sviluppo economico.
2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
viene dettata la disciplina tecnica per la concreta
attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della
Commissione sono determinati con il decreto di cui al
comma 1 e sono a carico del fondo.
Art. 6.
(Vigilanza e controlli)
1. Le competenti
autorità di vigilanza effettuano controlli per
verificare l'esatto adempimento del presente regolamento
da parte degli intermediari.
Art. 7.
(Disciplina transitoria)
1. Per i rapporti
rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si
sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la comunicazione di cui allo stesso
articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima
data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti
al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine
di 180 giorni di cui all'articolo 3.