Ministero dell'Interno, 15.05.2009
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative
QUANDO SI VOTA
Sabato 6
giugno, dalle ore 15.00 alle ore
22.00, e domenica 7 giugno, dalle
ore 7.00 alle ore 22.00, si
svolgeranno le operazioni di voto
per le elezioni dei 72 membri del
Parlamento europeo spettanti
all’Italia, dei presidenti e dei
consigli di 62 province e dei
sindaci e dei consigli di 4.281
comuni (di cui 30 capoluoghi di
provincia).
Lo scrutinio dei voti per il
Parlamento europeo inizierà a
partire dalle ore 22.00 di domenica
7 giugno, subito dopo la conclusione
delle operazioni di voto e
l’accertamento del numero dei
votanti; lo scrutinio dei voti per
le consultazioni amministrative avrà
inizio alle ore 14.00 di lunedì 8
giugno, dando la precedenza allo
spoglio delle schede per le elezioni
provinciali, comunali e,
eventualmente, circoscrizionali.
In caso di effettuazione del turno
di ballottaggio per l’elezione dei
presidenti di provincia e dei
sindaci – che si svolgerà
contemporaneamente alla
consultazione referendaria - si
voterà domenica 21 giugno, dalle ore
8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22
giugno, dalle ore 7.00 alle ore
15.00. Le operazioni di scrutinio
avranno inizio nella stessa giornata
di lunedì, al termine delle
votazioni e dell’accertamento del
numero dei votanti, procedendosi
prima alle operazioni di scrutinio
delle schede referendarie e
successivamente, senza interruzione,
a quelle per l’elezione dei
presidenti delle province e/o dei
sindaci.
ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della
votazione, riceverà un’unica scheda,
di colore diverso a seconda della
circoscrizione elettorale nelle cui
liste è iscritto: grigio
per l’Italia nord-occidentale
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia); marrone
per l’Italia nord-orientale (Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia Romagna);
rosso per l’Italia centrale
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
arancione per
l’Italia meridionale (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria); rosa
per l’Italia insulare (Sicilia,
Sardegna).
Il voto di lista si esprime
tracciando sulla scheda, con la
matita copiativa, un segno sul
contrassegno corrispondente alla
lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero
massimo di tre, tranne che per le
liste di minoranza linguistica
collegate ad altra lista per le
quali può esprimersi una sola
preferenza − si esprimono scrivendo
nelle apposite righe, tracciate a
fianco e nel rettangolo contenente
il contrassegno della lista votata,
il nome e cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti, compresi
nella lista medesima; in caso di
identità di cognome tra candidati,
deve scriversi sempre il nome e
cognome e, ove occorra, data e luogo
di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto
di preferenza con indicazioni
numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio
provinciale, tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia
al candidato alla carica di
consigliere provinciale, sia al
candidato alla carica di presidente
della provincia collegato;
• per uno dei candidati alla carica
di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per uno dei candidati
al consiglio provinciale ad esso
collegato, tracciando anche un segno
sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito
sia al candidato alla carica di
consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno
votato, sia al candidato alla carica
di presidente della provincia;
• per un candidato alla carica di
presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo
rettangolo; il voto così espresso si
intende attribuito solo al candidato
alla carica di presidente della
provincia.
Per le elezioni provinciali non è
ammesso il “voto disgiunto”, cioè il
voto per un presidente della
provincia di un gruppo o di un
gruppo di liste e per un candidato
al consiglio provinciale di un altro
gruppo o gruppo di liste.
Per il ballottaggio il voto si
esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto
il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI DI REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La
scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista
o delle liste con cui il candidato è
collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste tracciando un
segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende
attribuito anche al candidato
sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco
tracciando un segno sul relativo
rettangolo, non scegliendo alcuna
lista collegata; il voto così
espresso si intende attribuito solo
al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato a sindaco,
tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una delle liste
collegate tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia
al candidato alla carica di sindaco
sia alla lista collegata;
• per un candidato a sindaco,
tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una lista non
collegata tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia
al candidato alla carica di sindaco
sia alla lista non collegata (cd.
“voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare
un solo voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando, sull’apposita
riga stampata sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominativo
(solo il cognome o, in caso di
omonimia, il cognome e nome e, ove
occorra, data e luogo di nascita)
del candidato preferito appartenente
alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si
esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto
il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO
(SCHEDA AZZURRA)
L’elettore, con la matita copiativa,
potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto
sul nominativo di un candidato alla
carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto
sul contrassegno di una delle liste
di candidati alla carica di
consigliere;
- tracciando un segno di voto sia
sul contrassegno prescelto che sul
nominativo del candidato alla carica
di sindaco collegato alla lista
votata.
In tutti i predetti casi, il voto si
intenderà attribuito sia in favore
del candidato alla carica di sindaco
sia in favore della lista ad esso
collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare
un solo voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando sull’apposita
riga stampata sulla scheda il
nominativo (solo il cognome o, in
caso di omonimia, il cognome e nome
e, ove occorra, data e luogo di
nascita) del candidato preferito
appartenente alla lista compresa nel
medesimo riquadro, senza dover
apporre alcun altro segno di voto
sul relativo contrassegno. In tal
modo, il voto si intenderà
attribuito, oltre che al singolo
candidato a consigliere comunale,
anche alla lista cui il candidato
medesimo appartiene nonché al
candidato alla carica di sindaco
collegato con la lista stessa.
CORPO ELETTORALE
I dati
definitivi sul corpo elettorale,
riferiti al 15° giorno antecedente
la data delle votazioni, saranno
acquisiti entro il 3 giugno 2009.
I dati sotto riportati, provvisori,
sono aggiornati alla revisione
semestrale del 30 giugno 2008.
Le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti
all’Italia interesseranno un corpo
elettorale al momento quantificabile
in 50.664.596 unità, di cui
24.432.720 elettori e 26.231.876
elettrici.
Le sezioni elettorali complessive
saranno 61.225.
Le elezioni in sessantadue province
interesseranno 29.940.151 elettori,
14.442.636 maschi e 15.497.515
femmine; 36.451, le sezioni.
Le elezioni in 4.281 comuni
interesseranno 18.419.204 elettori,
8.918.298 maschi e 9.500.906
femmine; 22.965, le sezioni.
Considerando una volta sola gli enti
interessati contemporaneamente a più
tipi di consultazioni, il numero
complessivo di elettori sarà di
34.673.113, di cui 16.741.282 maschi
e 17.931.831 femmine, e di sezioni
sarà di 42.257.
TESSERA ELETTORALE
Il
ministero dell’Interno ricorda che
gli elettori, per poter esercitare
il diritto di voto presso gli uffici
elettorali di sezione nelle cui
liste risultano iscritti, dovranno
esibire, oltre ad un documento di
riconoscimento valido, la tessera
elettorale personale a carattere
permanente, che ha sostituito il
certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria
tessera personale, potrà chiederne
il duplicato agli uffici comunali,
che a tal fine saranno aperti dal
lunedì al venerdì antecedenti
l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19,
il sabato di inizio delle votazioni
dalle ore 8 alle ore 22 e la
domenica per tutta la durata delle
operazioni di voto.
