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esercizio del diritto di voto degli elettori disabili e voto assistito

Il legislatore ha introdotto particolari agevolazioni per consentire agli elettori non deambulanti di esercitare autonomamente il diritto di voto. Con la legge 15 gennaio 1991, n. 15, è stato loro consentito, nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, in altra sezione priva di barriere architettoniche  e opportunamente arredata (articoli 1 e 2 della legge 15/1991); inoltre, è stato disposto (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29, comma 1) che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
L'agevolazione all'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti introdotto dalla legge 15/1991 non deve essere confusa con quella del c.d. "voto assistito" disciplinata dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812).
Il voto assistito configura l’unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall’elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani e agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (articolo 41 del d.P.R. 570/1960). Tale facoltà è stata poi estesa agli elettori portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il proprio diritto (articolo 29, comma 3, della legge 104/1992).
Su richiesta dell’interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella sua tessera elettorale mediante l’apposizione di un simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale così da ridurre la conoscibilità dei dati sensibili compresa la descrizione dell’infermità (TAR Abruzzo – Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835). I  certificati medici, rilasciati solo dagli ufficiali medici a ciò designati dalle aziende sanitarie, sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 41, comma 9, del d.P.R. 570/1960).
I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (articolo 41, commi 7 e 8 del d.P.R. 570/1960). Ma tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812). Pertanto, in presenza dell’annotazione della tessera elettorale o di un certificato medico, nessun margine di discrezionalità nell’ammissione al voto assistito è consentito al presidente dell’ufficio elettorale di sezione (Consiglio di Stato – V Sezione, 15 marzo 2004, n. 1265; 24 maggio 2004, n. 3360 e 3 febbraio 2006, n. 459) e la certificazione dell'autorità sanitaria fa fede fino a prova di falso.
Non possono rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva (Consiglio di Stato – V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154) se fanno venir meno non tanto l’idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939).
L’articolo 41, comma 2, del d.P.R. 570/1960 individua come  accompagnatore un familiare o, in mancanza, altro elettore scelto liberamente dall’i nteressato, purché si tratti in ogni caso di elettore di un comune della Repubblica. La norma non indica un ordine formale da seguire nella scelta dell’accompagnatore, ma lascia all’i nteressato piena libertà, ponendo come unico vincolo l'iscrizione nelle liste elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 aprile 1991, n. 606). Sempre il Consiglio di Stato (V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421 e 3 febbraio 2006, n. 459) ha chiarito che non sussiste motivo di incompatibilità per un candidato ad essere accompagnatore di un elettore impossibilitato ad esprimere personalmente il voto.
 

normativa

  • DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - art. 1 >
    disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939 >
    non tutte le malattie costituiscono impedimento all’espressione personale del voto e vi sono impedimenti che non derivano da malattie. L’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, prevede espressamente tre ipotesi di impedimento all’espressione personale del voto, per le quali il presidente è tenuto ad una mera rilevazione di una situazione di fatto, e altri fatti innominati ("di analoga gravità") per i quali è chiamato ad una valutazione tecnica tale da appurare se le conseguenze di un fatto, invocato come causa ostativa, siano tali da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate (cecità, amputazione, paralisi). Nei casi di ritardato sviluppo mentale o di declino delle facoltà mentali da senescenza o il fenomeno è di lieve entità, e non impeditivo all’elettore di scegliere e liberamente esprimere il voto, oppure è di gravità tale per cui non viene meno tanto l’idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa possibilità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio, inconveniente al quale non può ovviare l’accompagnatore se non sostituendo la propria determinazione a quella dell’elettore, ciò che la legge non vuole
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154 >
    nelle ipotesi di cui all’art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 rientrano solo le malattie che menomano la capacità fisica di esternare una volontà consapevolmente formata e non quelle che incidono sulla capacità intellettiva, quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 27 aprile 1990, n. 401 >
    il presidente è tenuto a menzionare nel verbale l’ammissione al voto assistito di un elettore, indicandone il motivo specifico, il nome dell’autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l’i mpedimento, il nome e cognome dell’accompagnatore, ma non è tenuto a verbalizzare la motivazione del provvedimento di ammissione
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 19 aprile 1991, n. 606 >
    l’art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570, per quanto riguarda la scelta dell'accompagnatore da parte dell’elettore impedito non pone un ordine formale di preferenza né autorizza l’Ufficio elettorale ad indagare sulla esistenza e disponibilità di familiari dell’e lettore, ma semplicemente esprime una generica indicazione per i familiari, lasciando poi all’i nteressato piena libertà nella scelta dell’accompagnatore,
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421 >
    poiché, ai sensi dell’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, l’elettore impedito può scegliere liberamente il proprio accompagnatore, è illegittimo il provvedimento del presidente che dichiara incompatibile, in quanto candidato, l’accompagnatore scelto dall’elettore
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 26 febbraio 2003, n. 1099 >
    in base al principio della strumentalità delle forme, costituisce mera irregolarità - e non inficia i voti espressi - l’inosservanza delle prescrizioni relative all’identificazione degli elettori se contestualmente sono iscritti a verbale una serie di elementi che indicano in modo concorde l'identità dell’elettore assistito
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 15 marzo 2004, n. 1265 >
    il certificato del medico dell’A.S.L. deve attestare che l’infermità fisica preclude l’autonoma espressione del voto da parte dell’elettore, descrivendo non solo l’infermità ma anche la sua incidenza invalidante. È, pertanto, superata l’interpretazione secondo la quale il certificato medico vincola l’Ufficio di sezione solo per quanto riguarda l’esistenza dell’infermità e non per gli esiti invalidanti. Il seggio non può procedere a verifiche sulla fondatezza o meno del certificato medico
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 24 maggio 2004, n. 3360 >
    non può essere ammesso al voto l’elettore affetto da “deficit cognitivo spazio temporale”, patologia che attiene alla sfera psichica e preclusiva di una corretta formazione della volontà. Legittimamente sono ammessi al voto, senza che il Presidente sia tenuto a effettuare proprie indagini, elettori che presentano certificato medico attestante che l’infermità “impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. È irrilevante che il giudizio sulla necessità dell’accompagnamento risulti da un modulo prestampato e non sia stato vergato di pugno dal medico
     
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Abruzzo - Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835 >
    a seguito della modifica apportata all’art. 41 del t.u. 570/1960 dall’art. 1 della l. 17/2003, nei certificati medici attestanti l’impedimento dell’elettore non deve più essere descritta l'infermità, bastando in merito l’apposizione di un simbolo o codice sulla tessera elettorale, impedendo così ogni possibile intervento da parte del presidente del seggio
     
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Abruzzo - L'Aquila, 29 ottobre 2004, n. 1173 >
    ai fini dell’ammissione al voto assistito, ai sensi dell’art. 41 del t.u. 570/1960, come modificato dalle leggi 271/1991 e 17/2003, nel certificato medico non è tanto rilevante la descrizione della infermità (tra l’altro non più menzionabile in base alle norme sulla privacy) quanto la valutazione dell’attitudine della patologia ad impedire l’autonoma espressione del voto
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459 >
    in materia di voto assistito, il presidente del seggio non è tenuto alla prova empirica volta ad accertare se l’impedimento rientra tra quelli elencati dalla legge o ad essi equiparabili. Tale accertamento è già stato effettuato dal competente medico dell’unità sanitaria, che si è assunto la responsabilità della certificazione, e ad esso non può sovrapporsi l’apprezzamento del presidente. La qualità di candidato nella competizione elettorale non è incompatibile con la funzione di accompagnatore
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 626 >
    il certificato redatto dal medico dell’ASL costituisce un atto di certezza privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell’infermità ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 20 marzo 2006, n. 1439 >
    è illegittimo il certificato medico che, nell’attestare un’infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere autonomamente il voto, non indichi anche la relativa patologia con la conseguenza che nell’apposito spazio del verbale risulta trascritta la sola parola “infermità”
     
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812 >
    la legge 15/1991 ha disposto che gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione diversa dalla propria e ad essi più facilmente accessibile. Tale agevolazione nulla ha a che vedere con quella del voto assistito di cui all’art. 41 del t.u. 570/1960. L’art. 41 del t.u. 570/160, nel disporre che il certificato medico deve attestare l’impedimento ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, prescrive un’aggiunta alla diagnosi e non va inteso come esonero dall'indicazione della menomazione nel certificato stesso