esercizio del diritto di voto degli elettori disabili e voto assistito
Il
legislatore
ha
introdotto
particolari
agevolazioni
per
consentire
agli
elettori
non
deambulanti
di
esercitare
autonomamente
il
diritto
di voto.
Con la
legge 15
gennaio
1991, n.
15, è
stato
loro
consentito,
nel caso
di
impossibilità
di
accedere
alla
propria
sezione
elettorale
con la
sedia a
rotelle,
di
votare,
previa
presentazione
di
apposito
certificato
medico
rilasciato
dall’azienda
sanitaria
locale,
in altra
sezione
priva di
barriere
architettoniche
e
opportunamente
arredata
(articoli
1 e 2
della
legge
15/1991);
inoltre,
è stato
disposto
(legge 5
febbraio
1992, n.
104,
articolo
29,
comma 1)
che i
comuni
organizzino
specifici
servizi
di
trasporto,
nella
giornata
elettorale,
per
facilitare
agli
elettori
disabili
il
raggiungimento
del
seggio
elettorale.
L'agevolazione
all'esercizio
del
diritto
di voto
degli
elettori
non
deambulanti
introdotto
dalla
legge
15/1991
non deve
essere
confusa
con
quella
del c.d.
"voto
assistito"
disciplinata
dall'articolo
41 del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
16
maggio
1960, n.
570
(Consiglio
di Stato
- V
Sezione,
19
aprile
2007, n.
1812).
Il
voto
assistito
configura
l’unica
deroga
ammessa
al
principio
per cui
il voto
è
espresso
personalmente
dall’elettore
e si
applica
ai
ciechi,
agli
amputati
delle
mani e
agli
affetti
da
paralisi
o da
altro
impedimento
di
analoga
gravità,
i quali
possono
essere
accompagnati
in
cabina
da altro
elettore
iscritto
nelle
liste
elettorali
di un
comune
della
Repubblica
(articolo
41 del
d.P.R.
570/1960).
Tale
facoltà
è stata
poi
estesa
agli
elettori
portatori
di
handicap
impossibilitati
ad
esercitare
autonomamente
il
proprio
diritto
(articolo
29,
comma 3,
della
legge
104/1992).
Su
richiesta
dell’interessato,
l'annotazione
del
diritto
al voto
assistito
è
inserita
nella
sua
tessera
elettorale
mediante
l’apposizione
di un
simbolo
o
codice,
nel
rispetto
delle
disposizioni
in
materia
di
riservatezza
personale
così da
ridurre
la
conoscibilità
dei dati
sensibili
compresa
la
descrizione
dell’infermità
(TAR
Abruzzo
–
Pescara,
7
ottobre
2004, n.
835). I
certificati
medici,
rilasciati
solo
dagli
ufficiali
medici a
ciò
designati
dalle
aziende
sanitarie,
sono
gratuiti
ed
esenti
da
qualsiasi
diritto
e
applicazione
di
marche
(articolo
41,
comma 9,
del
d.P.R.
570/1960).
I
certificati
medici
presentati
per
esercitare
il
diritto
al voto
assistito
devono
attestare
che
l’infermità
fisica
impedisce
all’elettore
di
esprimere
il voto
senza
l’aiuto
di altro
elettore
(articolo
41,
commi 7
e 8 del
d.P.R.
570/1960).
Ma tale
prescrizione
non va
intesa
come un
esonero
dall'indicazione
della
menomazione
sul
certificato
stesso
(Consiglio
di Stato
- V
Sezione,
19
aprile
2007, n.
1812).
Pertanto,
in
presenza
dell’annotazione
della
tessera
elettorale
o di un
certificato
medico,
nessun
margine
di
discrezionalità
nell’ammissione
al voto
assistito
è
consentito
al
presidente
dell’ufficio
elettorale
di
sezione
(Consiglio
di Stato
– V
Sezione,
15 marzo
2004, n.
1265; 24
maggio
2004, n.
3360 e 3
febbraio
2006, n.
459) e
la
certificazione
dell'autorità
sanitaria
fa fede
fino a
prova di
falso.
Non
possono
rientrare
nelle
fattispecie
che
consentono
il voto
assistito
le
menomazioni
che
incidono
sulla
capacità
intellettiva
(Consiglio
di Stato
– V
Sezione,
14
maggio
1983, n.
154) se
fanno
venir
meno non
tanto
l’idoneità
ad
esprimere
personalmente
il voto
quanto
la
stessa
capacità
di
scegliere
a chi
attribuire
il
proprio
suffragio
(Consiglio
di Stato
– V
Sezione,
28
ottobre
1977, n.
939).
L’articolo
41, comma
2, del
d.P.R.
570/1960
individua
come
accompagnatore un
familiare
o, in
mancanza,
altro
elettore
scelto
liberamente
dall’i
nteressato,
purché
si
tratti
in ogni
caso di
elettore
di un
comune
della
Repubblica.
La norma
non
indica
un
ordine
formale
da
seguire
nella
scelta
dell’accompagnatore,
ma
lascia
all’i
nteressato
piena
libertà,
ponendo
come
unico
vincolo
l'iscrizione
nelle
liste
elettorali
(Consiglio
di Stato
– V
Sezione,
19
aprile
1991, n.
606).
Sempre
il
Consiglio
di Stato
(V
Sezione,
13
aprile
1999, n.
421 e 3
febbraio
2006, n.
459) ha
chiarito
che non
sussiste
motivo
di
incompatibilità
per un
candidato
ad
essere
accompagnatore
di un
elettore
impossibilitato
ad
esprimere
personalmente
il voto.
normativa
-
DECRETO
DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
16
maggio
1960,
n.
570
-
artt.
37,
41,
95
>
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
-
LEGGE
15
gennaio
1991,
n.
15
>
norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti
-
LEGGE
5
febbraio
1992,
n.
104
-
artt.
3,
29
>
legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
-
DECRETO
DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
8
settembre
2000,
n.
299
-
art.
11
>
regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120
-
DECRETO-LEGGE
3
gennaio
2006,
n. 1
-
art.
1
>
disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche
circolari
-
MINISTERO
DELL’INTERNO
-
Direzione
centrale
dei
servizi
elettorali,
18
febbraio
2003,
n.
6/2003
>
legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”
-
PREFETTURA
-
Udine,
9
aprile
2003,
n.
973/03/AreaII
>
circolare ministeriale concernente norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità – elettori non vedenti. Legge 5.2.2003, n. 17
-
MINISTERO
DELL’INTERNO
-
Direzione
centrale
dei
servizi
elettorali,
27
aprile
2006,
n.
92/2006
>
elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative
-
MINISTERO
DELL’INTERNO
-
Direzione
centrale
servizi
elettorali,
11
febbraio
2008,
n.
7/08
>
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. – Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.- Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti
giurisprudenza
-
CORTE
DI
CASSAZIONE
-
Sezioni
civili:
Sezioni
unite,
21
gennaio
1976,
n.
178
>
la materia riguardante l’esercizio del voto assistito, poiché non concerne il diritto soggettivo del cittadino ma la correttezza delle operazioni elettorali, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
28
ottobre
1977,
n.
939
>
non tutte le malattie costituiscono impedimento all’espressione personale del voto e vi sono impedimenti che non derivano da malattie. L’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, prevede espressamente tre ipotesi di impedimento all’espressione personale del voto, per le quali il presidente è tenuto ad una mera rilevazione di una situazione di fatto, e altri fatti innominati ("di analoga gravità") per i quali è chiamato ad una valutazione tecnica tale da appurare se le conseguenze di un fatto, invocato come causa ostativa, siano tali da determinare un impedimento di intensità paragonabile a quella derivante dalle ipotesi nominativamente indicate (cecità, amputazione, paralisi). Nei casi di ritardato sviluppo mentale o di declino delle facoltà mentali da senescenza o il fenomeno è di lieve entità, e non impeditivo all’elettore di scegliere e liberamente esprimere il voto, oppure è di gravità tale per cui non viene meno tanto l’idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa possibilità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio, inconveniente al quale non può ovviare l’accompagnatore se non sostituendo la propria determinazione a quella dell’elettore, ciò che la legge non vuole
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
14
maggio
1983,
n.
154
>
nelle ipotesi di cui all’art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 rientrano solo le malattie che menomano la capacità fisica di esternare una volontà consapevolmente formata e non quelle che incidono sulla capacità intellettiva, quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
27
aprile
1990,
n.
401
>
il presidente è tenuto a menzionare nel verbale l’ammissione al voto assistito di un elettore, indicandone il motivo specifico, il nome dell’autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l’i mpedimento, il nome e cognome dell’accompagnatore, ma non è tenuto a verbalizzare la motivazione del provvedimento di ammissione
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
19
aprile
1991,
n.
606
>
l’art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570, per quanto riguarda la scelta dell'accompagnatore da parte dell’elettore impedito non pone un ordine formale di preferenza né autorizza l’Ufficio elettorale ad indagare sulla esistenza e disponibilità di familiari dell’e lettore, ma semplicemente esprime una generica indicazione per i familiari, lasciando poi all’i nteressato piena libertà nella scelta dell’accompagnatore,
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
13
aprile
1999,
n.
421
>
poiché, ai sensi dell’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, l’elettore impedito può scegliere liberamente il proprio accompagnatore, è illegittimo il provvedimento del presidente che dichiara incompatibile, in quanto candidato, l’accompagnatore scelto dall’elettore
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
26
febbraio
2003,
n.
1099
>
in base al principio della strumentalità delle forme, costituisce mera irregolarità - e non inficia i voti espressi - l’inosservanza delle prescrizioni relative all’identificazione degli elettori se contestualmente sono iscritti a verbale una serie di elementi che indicano in modo concorde l'identità dell’elettore assistito
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
15
marzo
2004,
n.
1265
>
il certificato del medico dell’A.S.L. deve attestare che l’infermità fisica preclude l’autonoma espressione del voto da parte dell’elettore, descrivendo non solo l’infermità ma anche la sua incidenza invalidante. È, pertanto, superata l’interpretazione secondo la quale il certificato medico vincola l’Ufficio di sezione solo per quanto riguarda l’esistenza dell’infermità e non per gli esiti invalidanti. Il seggio non può procedere a verifiche sulla fondatezza o meno del certificato medico
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
24
maggio
2004,
n.
3360
>
non può essere ammesso al voto l’elettore affetto da “deficit cognitivo spazio temporale”, patologia che attiene alla sfera psichica e preclusiva di una corretta formazione della volontà. Legittimamente sono ammessi al voto, senza che il Presidente sia tenuto a effettuare proprie indagini, elettori che presentano certificato medico attestante che l’infermità “impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. È irrilevante che il giudizio sulla necessità dell’accompagnamento risulti da un modulo prestampato e non sia stato vergato di pugno dal medico
-
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE
-
Abruzzo
-
Pescara,
7
ottobre
2004,
n.
835
>
a seguito della modifica apportata all’art. 41 del t.u. 570/1960 dall’art. 1 della l. 17/2003, nei certificati medici attestanti l’impedimento dell’elettore non deve più essere descritta l'infermità, bastando in merito l’apposizione di un simbolo o codice sulla tessera elettorale, impedendo così ogni possibile intervento da parte del presidente del seggio
-
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE
-
Abruzzo
-
L'Aquila,
29
ottobre
2004,
n.
1173
>
ai fini dell’ammissione al voto assistito, ai sensi dell’art. 41 del t.u. 570/1960, come modificato dalle leggi 271/1991 e 17/2003, nel certificato medico non è tanto rilevante la descrizione della infermità (tra l’altro non più menzionabile in base alle norme sulla privacy) quanto la valutazione dell’attitudine della patologia ad impedire l’autonoma espressione del voto
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
5
luglio
2005,
n.
3716
>
deve escludersi che il presidente di seggio possa sindacare quanto attestato nel certificato medico in merito all’incapacità dell’elettore invalido di esprimere autonomamente il proprio voto
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
3
febbraio
2006,
n.
459
>
in materia di voto assistito, il presidente del seggio non è tenuto alla prova empirica volta ad accertare se l’impedimento rientra tra quelli elencati dalla legge o ad essi equiparabili. Tale accertamento è già stato effettuato dal competente medico dell’unità sanitaria, che si è assunto la responsabilità della certificazione, e ad esso non può sovrapporsi l’apprezzamento del presidente. La qualità di candidato nella competizione elettorale non è incompatibile con la funzione di accompagnatore
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
17
febbraio
2006,
n.
626
>
il certificato redatto dal medico dell’ASL costituisce un atto di certezza privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell’infermità ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
20
marzo
2006,
n.
1439
>
è illegittimo il certificato medico che, nell’attestare un’infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere autonomamente il voto, non indichi anche la relativa patologia con la conseguenza che nell’apposito spazio del verbale risulta trascritta la sola parola “infermità”
-
CONSIGLIO
DI
STATO
- V
Sezione,
19
aprile
2007,
n.
1812
>
la legge 15/1991 ha disposto che gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione diversa dalla propria e ad essi più facilmente accessibile. Tale agevolazione nulla ha a che vedere con quella del voto assistito di cui all’art. 41 del t.u. 570/1960. L’art. 41 del t.u. 570/160, nel disporre che il certificato medico deve attestare l’impedimento ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, prescrive un’aggiunta alla diagnosi e non va inteso come esonero dall'indicazione della menomazione nel certificato stesso
